IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale e' stato nominato Ministro  senza  portafoglio  la
professoressa Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale alla  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia  e  adolescenza,  ed,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a)  ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne (2021-2023), presentato in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza  unificata  in
data 3 novembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  «Misure
per il sostegno e  il  rilancio  dell'economia»  ed,  in  particolare
l'art. 26-bis che prevede che in considerazione  dell'estensione  del
fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di  assicurare  la  tutela  dalla
violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per
contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli  uomini  autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2020. Le predette risorse sono  destinate,  nel  limite  di
spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al  potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
che prevede: 
    al comma 661 che «Al fine di assicurare la tutela delle vittime e
la prevenzione della violenza domestica e di genere e  specificamente
per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di  2  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel  limite
di spesa autorizzato, alle seguenti finalita': 
      a)  quanto  a  1  milione  di  euro,   all'istituzione   e   al
potenziamento dei centri di riabilitazione  per  uomini  maltrattanti
nonche' al loro funzionamento; 
      b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e
raccolta di dati di cui al comma 665.»; 
    al comma 662 che «Il Ministro delegato per le pari  opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di
cui al comma 661, tenendo conto: 
      a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  interventi  gia'  operativi  per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di  genere  e  per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica  e  di
genere  offrendo,  al  contempo,  garanzie  volte   ad   evitare   la
vittimizzazione  secondaria  o   ripetuta,   l'intimidazione   o   le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; 
      b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di  genere  e  degli  enti  aventi  le  medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione  e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la  loro  presenza  a
livello nazionale; 
      c) della necessita' di uniformare le  modalita'  di  intervento
dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con  particolare  attenzione
alla  necessita'   della   continuita'   dell'operativita'   e   alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»; 
    al comma 663 che «I centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: 
      a) enti locali, in forma singola o associata; 
      b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero  degli
uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al  loro
interno competenze specifiche in materia  di  violenza  di  genere  e
recupero   degli   uomini   autori   di   violenza,   con   personale
specificamente formato; 
      c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa
tra loro o in forma consorziata.»; 
    al comma 664 che «I centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica operano in  maniera  integrata  con  la  rete  dei
servizi  socio-sanitari  e  assistenziali  territoriali,  tenendo  al
contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione  delle
persone che subiscono violenza, anche qualora  svolgano  funzioni  di
servizi specialistici»; 
    al comma 665 che «Le regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di  riparto  ai  sensi
del  comma  662,  presentano  al  Ministro  delegato  per   le   pari
opportunita',  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  una   relazione
concernente le iniziative  adottate  nell'anno  precedente  a  valere
sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662  individua  le
ulteriori informazioni che i soggetti  beneficiari  devono  riportare
nella relazione di cui al precedente periodo.»; 
    al comma 666 che «Sulla base  delle  informazioni  fornite  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 665, il Ministro delegato per  le  pari  opportunita'  presenta
alle Camere, entro il 30 giugno di ogni  anno,  una  relazione  sullo
stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a
665.»; 
    al comma 669 che «Al fine di dare concreta  attuazione  a  quanto
disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 109  della
legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione  si  astenga
dall'erogare finanziamenti alle autonomie  speciali  e  comunichi  al
Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero  state
alle province stesse attribuite in assenza del  precitato  comma  109
per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti  variazioni  di
bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i Fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti  n.  184/CSR,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
sui requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di  violenza
(C.U.A.V); 
  Ritenuto di procedere con un unico provvedimento  alla  definizione
dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente  stanziate
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022  ai  sensi  dei  citati  art.
26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'art. 1, commi  661  e
669 della legge n. 234  del  2021,  tra  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, come individuate secondo le tabelle  1,
2 e 3, parti integranti del presente provvedimento, per la  somma  di
euro  9.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, Centro  di  responsabilita'  8,  capitolo  di
spesa 496; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. In attuazione dell'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126 e dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, il presente decreto provvede a ripartire tra  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse  finanziarie  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'
stanziate per gli anni 2021 e 2022, in base ai criteri  indicati  nei
successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
al presente decreto,  si  applicano  le  definizioni  e  i  requisiti
previsti dall'intesa  del  14  settembre  2022,  repertorio  atti  n.
184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sui  requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza.